IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1. La Regione con la presente legge disciplina l'organizzazione ed
il funzionamento dei laboratori di sanita' pubblica,  sulla  base  di
quanto  previsto  dagli  articoli  18,  20,  21  e  22 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, dall'art. 9 della legge  regionale  20  maggio
1980,  n.  53  e  dagli  articoli 7, 10 e 11 della legge regionale 22
maggio 1980, n. 60, e dalle leggi del piano socio-sanitario.